L'Autorità di Gestione
L’Autorità di Gestione, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie pro tempore, è responsabile della gestione, sorveglianza e controllo del Programma Operativo conformemente a quanto previsto dall’art. 60 del Reg. CE 1083/2006.
L’Autorità di Gestione è tenuta a:
- garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione;
- informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione controlli;
- accertarsi dell’effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell’esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie nazionali;
- garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell’ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- garantire che i beneficiari di altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all’art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006;
- stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto all’art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
- garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettere i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del Programma Operativo;
- elaborare e presentare alla Commissione, dopo aver ricevuto l’approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- fornire informazioni per Asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi Strutturali.
Per l’espletamento delle sue funzioni l’Autorità di Gestione si avvale di una struttura organizzativa.