Documenti associati

Non ci sono documenti associati

Articoli associati

Non ci sono articoli associati

Link associati

Non ci sono link associati

Eventi associati

Non ci sono eventi associati

L'Autorità di Gestione


L’Autorità di Gestione, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie pro tempore, è responsabile della gestione, sorveglianza e controllo del Programma Operativo conformemente a quanto previsto dall’art. 60 del Reg. CE 1083/2006.

L’Autorità di Gestione è tenuta a:

  • garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero periodo di attuazione;
  • informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione controlli;
  • accertarsi dell’effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell’esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie nazionali;
  • garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell’ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
  • garantire che i beneficiari di altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
  • garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all’art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006;
  • stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto all’art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
  • garantire che l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
  • guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettere i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del Programma Operativo;
  • elaborare e presentare alla Commissione, dopo aver ricevuto l’approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
  • garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
  • fornire informazioni per Asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi Strutturali.

 Per l’espletamento delle sue funzioni l’Autorità di Gestione si avvale di una struttura organizzativa.

Tag:
addthis